Il decreto legislativo n. 40 del 28 febbraio 2021 ha indubbiamente rivoluzionato la materia della responsabilità civile nell’attività sciistica abrogando la precedente normativa di cui alla legge n. 363 del 24/12/2003, pur ricalcandone i principi essenziali.

Infatti, in tema di responsabilità in caso di sinistro, l’articolo 28 del decreto n. 40/2021 prevede che, nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi.

Detta disposizione seppur con qualche interpolazione letterale, che tuttavia non ne stravolge l’interpretazione, appare riprendere pedissequamente quanto già statuito dall’articolo 19 della legge n. 363 del 2003 che statuiva che nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

Ne consegue che, rimanendo immutato il significato della norma, potrà ritenersi ancora applicabile la giurisprudenza formatasi nel corso degli anni e frutto dell’applicazione ai casi concreti della precedente norma.

Si è infatti dibattuto nel corso degli anni se tale norma, non possa di fatto creare una discriminazione tra l’effettivo soggetto responsabile di un sinistro occorso su una pista da sci e il soggetto incolpevole, magari perché investito da uno sciatore proveniente da monte.

Se, infatti, da un lato l’articolo 19 del d.lgs. 40 regolamenta il diritto di precedenza in favore dello sciatore che si trova a valle rispetto allo sciatore a monte – che a sua volta dovrà mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle – dall’altro l’articolo 28 introducendo un presuntivo concorso di colpa al 50%, pone a carico dell’incolpevole sciatore trovatosi a valle l’onere di risarcire, seppur al 50%, gli eventuali più gravi danni occorsi allo sciatore che, in violazione delle regole di precedenza, avrebbe causato il sinistro.

Ebbene fortunatamente la giurisprudenza ha, nel corso degli anni, mitigato tale principio, cercando anche di superare quella assonanza tra la norma sopracitata e l’articolo 2054 c.c. riguardante la circolazione tra veicoli[1].

In tal senso, il Tribunale Rovereto con sentenza del 21/10/2009 ha sancito che, la presunzione di pari responsabilità prevista in caso di scontro tra veicoli dall’art. 2054 comma 2 c.c., nonostante l’assonanza letterale non può essere trasposta negli scontri tra sciatori, ove si consideri la netta distinzione di contesti normativi di riferimento. Mentre il conducente del veicolo è sottoposto ad un criterio di responsabilità aggravato, espresso dalla formula “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (cfr. art. 2054 comma 1 c.c.), lo sciatore è, al contrario, sottoposto all’ordinario criterio di responsabilità di cui all’art. 2043 c.c.

Giova a tal proposito richiamare per i non addetti ai lavori il testo dell’articolo 2043 c.c. il quale dispone che, qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Ne consegue che, tale interpretazione richiedendo in capo al danneggiante una condotta colposa o dolosa, risulterà penalizzante per il soggetto danneggiato, che dovrà dimostrare la condotta colposa o addirittura dolosa del danneggiante.

Infatti, nell’attività sciatoria, a differenza di altri ambiti − quali, ad esempio, la circolazione stradale − non appare agevole l’individuazione delle dinamiche dei sinistri, affidandosi all’opera di un consulente tecnico stante la flessibilità dei movimenti umani, l’irregolarità delle piste e la mutevolezza del manto nevoso che non garantiscono infatti l’accertamento dei fatti e la conservazione dei mezzi di prova, con la conseguente urgenza di ricorrere all’attendibilità, spesso opinabile, delle prove testimoniali.

Sul punto anche il Tribunale di Bolzano con sentenza del 24/07/2020, n.620 ha sancito che “in tema di sinistri automobilistici, l’accertamento concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta automaticamente il superamento della presunzione di colpa concorrente a carico dell’altro, essendo a tal fine necessario che questi fornisca la prova del suo rispetto delle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, nonché di avere fatto tutto il possibile per evitare l’incidente, non è sic et simpliciter trasferibile alla responsabilità sciistica. Per superare la presunzione di pari responsabilità prevista in caso di scontro tra sciatori, occorre meno di quanto non sia previsto dall’analoga presunzione prevista in caso di scontro di veicoli e, in particolare, può assumere rilievo dirimente anche il solo accertamento di una colpa particolarmente pregnante di uno dei due sciatori, pure in mancanza di elementi istruttori precisi sulla condotta posta in essere dall’altro”.

Sul punto anche la Corte di Appello di Milano ha sancito con sentenza del 29/10/2014, n.3857 che “nel caso di scontro tra sciatori, ove dal quadro probatorio non emergano elementi di valutazione obiettivi, idonei a consentire la ricostruzione delle reali cause di determinazione del sinistro e la conseguente attribuzione, all’uno o all’altro dei soggetti coinvolti, della responsabilità esclusiva o percentualmente differenziata della sua causazione, deve presumersi, ai sensi dell’art. 19 l. 24 dicembre 2003 n. 363, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni”.

Ne consegue che, proprio in virtù delle difficoltà oggettive circa la determinazione di responsabilità in caso di sinistro occorso durante l’attività sciistica, e delle conseguenze che potrebbero apportare al patrimonio di un malcapitato sciatore responsabile o vittima di un sinistro, l’obbligatorietà della stipula di una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile in caso di sinistri occorsi durante l’attività sciistica, rappresenta la novità più eclatante contenuta nel decreto legislativo n. 40 del 28 febbraio 2021.

L’articolo 30 infatti, in vigore dal primo gennaio 2022 prescrive che “lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. E’ fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose”.

Ne consegue che dal primo gennaio 2022 uno sciatore che voglia intraprendere l’attività sciistica, non potrà farlo se non dotandosi preventivamente di un’apposita polizza RC il cui mancato possesso potrà essere sanzionato con una sanzione amministrativa da euro 100 a 150.

La norma invece non prevede, a differenza di quanto previsto in materia di RC auto, un massimale minimo in caso di sinistro e neppure si approfondiscono i requisiti contrattuali minimi della polizza con la conseguenza, che se da un lato la mancata stipula preventiva della polizza potrà essere colmata stipulando la polizza messa a disposizione dal gestore dell’impianto, dall’altro non è detto che la predetta polizza presenti delle caratteristiche che possano effettivamente tutelare lo sciatore.

Potrebbe, infatti, essere previsto un massimale irrisorio o franchigie elevate, o non essere prevista una copertura per l’assistenza allo sciatore in caso di sinistro.

Pertanto, sebbene la recente norma presenti una indubbia rivoluzione copernicana nel mondo degli sport invernali, anticipata sino ad ora solo da alcune leggi regionali, in mancanza di determinazioni specifiche circa le caratteristiche minime della polizza, l’obbligatorietà della polizza RC durante l’esercizio dell’attività sciistica, rischia di diventare un mero adempimento formale senza alcuna tutela per lo sciatore.

Spetterà dunque allo sciatore diligente, effettuare una adeguata e preventiva indagine sugli strumenti assicurativi a sua disposizione per tutelare al meglio se stesso e gli altri.

Nicola Gargano Avvocato con studio Milano – Bari – Lo studio si occupa di diritto civile con particolare riguardo al diritto delle nuove tecnologie, diritto industriale e privacy. Riproduzione Riservata 2022.©


[1] Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Per la nuova stagione 2020- 2021, SCI SICURO RACE estende la copertura assicurativa, alle infezioni da COVID-19.

Sempre attenti a tenere le nostre soluzioni assicurative aggiornate alle reali esigenze del mercato, abbiamo provveduto, per la nuova stagione, ad estendere la validità dell’assicurazione SCI SICURO RACE per le garanzie Spese Mediche ed Assistenza anche nel caso di infezioni da Covid-19.

Pertanto tutti gli Assicurati Sci Sicuro RACE, qualora contraggano l’infezione da Covid-19 durante lo svolgimento delle attività assicurate, saranno tutelati.

Contestualmente sarà pubblicato il nuovo sito e sarà svelato il marchio, che troverete anche sui nostri materiali promozionali e pubblicitari, sui cataloghi e su tutti gli altri canali di comunicazione online e offline.

Perché cambiamo nome?

Questa operazione rientra in un progetto di respiro internazionale sviluppato per potenziare l’immagine globale del marchio ERGO, mettendo in sinergia tutti i rami assicurativi nei quali opera. 
ERGO, proprietaria di ERV dal 2009, è una delle compagnie di assicurazione leader in Europa e nel mondo, con sedi in 30 Paesi e una raccolta premi complessiva di 19 miliardi di euro nel 2018; oltre al ramo Viaggi e Mobilità, ERGO è attiva nei settori Danni, Salute e Vita e fa parte di Munich Re, tra i principali riassicuratori sul mercato.

Ci sono delle conseguenze per gli Assicurati e i Partner?

Per i Partner e gli Assicurati non ci saranno modifiche, tutti gli altri riferimenti della Società resteranno inalterati, inclusa la partita IVA. Le polizze e gli accordi commerciali attualmente in essere continueranno ad essere validi e non sarà necessario intraprendere alcuna azione specifica a riguardo.

Quali sono i vantaggi?

Il cambio di nome coinvolgerà tutte le sedi di ERV nel mondo e testimonia l’intenzione della Compagnia di rafforzare la propria presenza nel mercato italiano, rendendo ancora più saldo il legame con la Casa Madre in Germania. Cambia il nostro nome, ma l’esperienza e l’affidabilità sono e resteranno sempre quelle della Compagnia che per prima al mondo ha inventato le polizze viaggi, scrivendone la storia dal 1907 a oggi. 
La stessa passione di sempre … ma più in grande!

Vademecum Sicurezza piste Sci

Norme e segnaletica sulle piste da sci sono stabilite da un decreto del ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2005) che integra le regole di  comportamento contenute nella legge n. 363/2003.

“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”(G.U.5 gennaio 2004,n°3) -LEGGE 24 dicembre 2003, n°363

Finalità e ambito di applicazione
La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo di una crescente attenzione per la tutela dell’ambiente.

Raccolta norme e leggi regionali in materia di sicurezza piste sci

LE LEGGI REGIONALI CHE DISCIPLINANO L’ ATTIVITA’ SCIATORIA, LE PISTE DI SCI E GLI IMPIANTI DI RISALITA

Legge Regionale Lombardia n.81 del 1975 e successive modifiche
“Disciplina delle piste per la pratica non agonistica dello sci in Lombardia”Legge Regionale Piemonte n.2 del 2009 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”

Legge Regionale Friuli Venezia-Giulia n.15 del 24/03/1981
“Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone”

Legge Regionale Friuli Venezia-Giulia n.56 del 30/12/1988
“Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della Regione Friuli Venezia-Giulia. Interventi straordinari in favore a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani dei poli turistici”

Legge Regionale Friuli Venezia-Giulia n.26 del 08/07/1991 a modifica delle Leggi Regionali n.15/81 e n.56/88

Legge Provincia Autonoma di Bolzano n.87 del 08/11/1973 e successive modifiche “Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico”

Legge Provincia Autonoma di Bolzano n.6 del 26/02/1981 e successive modifiche “Ordinamento delle piste di sci”

Legge Regionale Abruzzo n.55 del 05/08/1982 e successive modifiche in particolare legge reg. n.61 del 09/09/1983 “Disciplina in materia di funivie, seggiovie, piste di discesa e relative infrastrutture”

Legge Regionale Abruzzo n.47 del 18/06/1992 “Norme per la previsione e per la prevenzione dei rischi da valanga”

Legge Regionale Lazio n.59 del 09/09/1983 e successive modifiche “Disciplina in materia di funivie, slittovie e sciovie, piste per la pratica dello sci e relative infrastrutture”

Legge Provincia Autonoma di Trento n.7 del 21/04/1987
e successive modifiche “Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste di sci”

Legge Regionale Veneto n.18 del 06/03/1990 e successive modifiche “Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato”

Legge Regionale Valle d’Aosta n.9 del 17/03/1992 e successive modifiche “Norme in materia di esercizio ad uso pubblico delle piste di sci”

Legge Regionale Valle d’Aosta n.72 del 20/08/1993 e successive modifiche “Interventi per lo sviluppo delle piste destinate alla pratica agonistica dello sci alpino e per il loro utilizzo

Legge Regionale Valle d’Aosta n.2 del 15/02/1997 “Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione”

Legge Regionale Emilia Romagna n.1 del 10/01/1995 “Disciplina degli impianti di trasporto a fune, delle piste da sci e dei sistemi di produzione programmata della neve”

Legge Regionale Toscana n.93 del 13/12/1993 “Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati”

COME ERAVAMO – SCI SICURO SI RINNOVA

Oltre 20 anni fa, nasceva Sci Sicuro, con un obiettivo chiaro: rendere le discese in pista dei nostri clienti, il più tranquille possibile.

Anche a noi piace sciare e sapevamo quanto fosse importante garantire ad appassionati e Sci Club la giusta assistenza e copertura assicurativa.

In oltre vent’anni le piste scese insieme sono state tante; cercando sempre la soluzione che coniugasse comodità, convenienza e garanzie quanto più complete possibili. E ora è arrivato il momento di migliorarsi ancora!

Il prodotto rimane quello di sempre, con il premio congelato per un’altra stagione,  con tutte le migliorie che negli anni abbiamo apportato, ma il sito è completamente nuovo: con navigazione semplice anche da smartphone e grafica rinnovata, il nuovo sito Sci Sicuro offre la possibilità di acquistare l’assicurazione comodamente anche da mobile.

Con un pizzico di nostalgia, ricordiamo come eravamo e vi raccontiamo come siamo pronti a scendere su nuove piste insieme a voi!

Rispolveriamo gli sci e continuiamo l’avventura con Sci Sicuro.

Elisoccorso

L’elisoccorso è una modalità di soccorso fondamentale quando ci si trova in montagna, dove spesso il luogo dell’evento non è raggiungibile con altri mezzi o a piedi. Non è però chiaro a tutti come funziona, vediamo di scoprirlo.

Il Soccorso Alpino

L’elisoccorso fa capo al soccorso alpino, una struttura operativa del Club Alpino Italiano che ha il compito di prevenire infortuni durante attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche e di soccorrere gli infortunati. È una struttura nazionale, coordinata dal Servizio Nazionale di Protezione Civile.

Se quindi ci troviamo in montagna, nel corso di un’escursione e dobbiamo chiamare aiuto, la struttura che interverrà è il Soccorso alpino, contattabile attraverso il 118. Il Soccorso alpino fa riferimento al Servizio Sanitario Nazionale, a esclusione delle regioni Veneto, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte.

Le differenze sono sostanziali:

  • in tutta Italia il recupero è gratuito e il costo è a carico della collettività. L’infortunato non paga niente, sia in una situazione grave, sia in caso di danno lieve o di chiamata immotivata;
  • nelle regioni citate, le spese sono a carico dell’infortunato e variano a seconda della situazione.

In Veneto l’intervento si paga anche in presenta di un ferito, con costo al minuto. Nel caso di ferito grave si pagano 25 euro al minuto fino ad un massimo di 500 euro; in caso di ferita lieve si pagano 75 euro al minuto fino ad un massimo di 7.500 euro e nel caso di persona illesa, si paga il costo totale dell’intervento.

In Trentino Alto Adige, si paga anche in presenza di un ferito con costo a ticket fisso. In caso di ferito grave si paga un ticket di 30 euro, in caso di ferita lieve, si paga un ticket di 110 euro. Per una persona illesa si paga poi un ticket di 750 euro. Se interviene l’elisoccorso si pagano 140 euro al minuto.

In Valle d’Aosta si paga solamente in caso di intervento immotivato, mentre per feriti lievi o gravi è gratuito. Se interviene l’elisoccorso si pagano 115 euro al minuto con spese a carico fino a 3.500 euro.

La Lombardia si è aggiunta nel marzo 2015 alle regioni con gestione sanitaria separata e in caso di ferito non impegnativo (ambulanza con soccorritori e autista) si paga 56 euro l’ora. In caso di ferito mediamente impegnativo (ambulanza con infermiere e autista-soccorritori certificati) si pagano 70 euro l’ora. Salgono a 115 euro l’ora se il soccorso è impegnativo e prevede la presenza di un medico. Se interviene la squadra a terra del CNSAS, si pagano 95 euro l’ora. Per i residenti è prevista una riduzione del 30%.

In Piemonte, a partire da gennaio 2016, sono stati introdotti costi per soccorso e recupero con penali in caso di chiamata immotivata. Sono gratuiti la chiamata e il recupero con conseguente ricovero in Pronto Soccorso. Il diritto fisso di chiamata invece costa 120 euro, così come il costo al minuto di volo, in caso di utilizzo dell’elisoccorso. La chiamata causata da utilizzo di dotazione tecnica non adeguata e scelta di percorsi non adatti alle capacità o al mancato rispetto di divieti, costa fino ad un massimo di 1000 euro. Nel caso di chiamata del tutto immotivata, costa l’intero intervento.

Servizi di elisoccorso

Scendendo nel dettaglio dei servizi di elisoccorso sanitario, in Italia sono organizzati su base regionale o provinciale e sono inseriti nel servizio 118, deputato al trattamento delle emergenze e urgenze extraospedaliere. Il riferimento normativo è rappresentato dal D.P.R 27/03/1992 e dalle linee guida emanate dalla Conferenza Stato-Regioni, oltre alla normativa aeronautica specifica. La maggior parte dei servizi di elisoccorso sanitario sono esercitati da Società private di lavoro aereo titolari di Trasporto Pubblico Passeggeri, mediante appalto da parte del SSN.

In casi specifici, come nel caso della Sardegna, il servizio è svolto dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in convenzione con regione e ASL.

Sul territorio sono presenti 49 basi di elisoccorso di cui 26 sono definite H.E.M.S. È difficile quantificare il costo di un servizio come quello dell’elisoccorso. Si può dire che un elicottero (limitatamente alla gestione tecnica) costa mediamente all’azienda ospedaliera che gestisce l’appalto dai 2 ai 3 milioni di euro. Partendo dalla stima, il costo di manutenzione delle basi di elisoccorso arriva facilmente a più di 147 milioni di euro all’anno. Tuttavia solo nelle regioni precedentemente citate si paga l’intervento dell’elisoccorso, mentre nel resto d’Italia l’intervento è gratuito. Viene da chiedersi chi paga il servizio di elisoccorso, di cui spesso si abusa per richieste immotivate o incomplete e soprattutto, se non sia il caso di regolamentare ulteriormente un servizio così prezioso e cruciale, ma bistrattato come questo.

  La Legge Regionale in merito di sicurezza nella pratica degli sport invernali della regione Piemonte ha sollevato un gran polverone , portando con sé dubbi e problematiche, oltre un’ oggettiva difficoltà nell’interpretazione delle nuove disposizioni. A noi come “ parte in causa” sono stati rivolti molti quesiti; essendo l’argomento estremamente delicato si è ritenuto opportuno, chiedere un parare ad uno studio legale specializzato nella materia e nella trattazione di tematiche relative alla pratica degli sport invernali. A loro abbiamo girato i quesiti a noi posti , in merito agli articoli: Art. 18 – Obblighi del gestore comma 1 e art.35 – Sanzioni – comma 1 lettera d). Le risposte ai dubbi, le trovi nel documento da scaricare Scarica Documento Studio Legale Del Zotto

 

Vette imbiancate e impianti di risalita a pieno regime accolgono gli sciatori per una stagione che si preannuncia generosa di neve. In Piemonte, dove di recente è stata emanata una legge regionale che prevede l’obbligo di sottoscrizione di una polizza assicurativa per chi scia, le piste sono aperte già da metà novembre, ma oramai la maggior parte dei comprensori ha iniziato la propria stagione con alcune novità.

Scarica Articolo – “Neve senza brividi” – MilanoFinanza