Il decreto legislativo n. 40 del 28 febbraio 2021 ha indubbiamente rivoluzionato la materia della responsabilità civile nell’attività sciistica abrogando la precedente normativa di cui alla legge n. 363 del 24/12/2003, pur ricalcandone i principi essenziali.
Infatti, in tema di responsabilità in caso di sinistro, l’articolo 28 del decreto n. 40/2021 prevede che, nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi.
Detta disposizione seppur con qualche interpolazione letterale, che tuttavia non ne stravolge l’interpretazione, appare riprendere pedissequamente quanto già statuito dall’articolo 19 della legge n. 363 del 2003 che statuiva che nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.
Ne consegue che, rimanendo immutato il significato della norma, potrà ritenersi ancora applicabile la giurisprudenza formatasi nel corso degli anni e frutto dell’applicazione ai casi concreti della precedente norma.
Si è infatti dibattuto nel corso degli anni se tale norma, non possa di fatto creare una discriminazione tra l’effettivo soggetto responsabile di un sinistro occorso su una pista da sci e il soggetto incolpevole, magari perché investito da uno sciatore proveniente da monte.
Se, infatti, da un lato l’articolo 19 del d.lgs. 40 regolamenta il diritto di precedenza in favore dello sciatore che si trova a valle rispetto allo sciatore a monte - che a sua volta dovrà mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle - dall’altro l’articolo 28 introducendo un presuntivo concorso di colpa al 50%, pone a carico dell’incolpevole sciatore trovatosi a valle l’onere di risarcire, seppur al 50%, gli eventuali più gravi danni occorsi allo sciatore che, in violazione delle regole di precedenza, avrebbe causato il sinistro.
Ebbene fortunatamente la giurisprudenza ha, nel corso degli anni, mitigato tale principio, cercando anche di superare quella assonanza tra la norma sopracitata e l’articolo 2054 c.c. riguardante la circolazione tra veicoli[1].
In tal senso, il Tribunale Rovereto con sentenza del 21/10/2009 ha sancito che, la presunzione di pari responsabilità prevista in caso di scontro tra veicoli dall'art. 2054 comma 2 c.c., nonostante l'assonanza letterale non può essere trasposta negli scontri tra sciatori, ove si consideri la netta distinzione di contesti normativi di riferimento. Mentre il conducente del veicolo è sottoposto ad un criterio di responsabilità aggravato, espresso dalla formula "se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno" (cfr. art. 2054 comma 1 c.c.), lo sciatore è, al contrario, sottoposto all'ordinario criterio di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.
Giova a tal proposito richiamare per i non addetti ai lavori il testo dell’articolo 2043 c.c. il quale dispone che, qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Ne consegue che, tale interpretazione richiedendo in capo al danneggiante una condotta colposa o dolosa, risulterà penalizzante per il soggetto danneggiato, che dovrà dimostrare la condotta colposa o addirittura dolosa del danneggiante.
Infatti, nell'attività sciatoria, a differenza di altri ambiti − quali, ad esempio, la circolazione stradale − non appare agevole l’individuazione delle dinamiche dei sinistri, affidandosi all'opera di un consulente tecnico stante la flessibilità dei movimenti umani, l'irregolarità delle piste e la mutevolezza del manto nevoso che non garantiscono infatti l'accertamento dei fatti e la conservazione dei mezzi di prova, con la conseguente urgenza di ricorrere all'attendibilità, spesso opinabile, delle prove testimoniali.
Sul punto anche il Tribunale di Bolzano con sentenza del 24/07/2020, n.620 ha sancito che “in tema di sinistri automobilistici, l’accertamento concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta automaticamente il superamento della presunzione di colpa concorrente a carico dell’altro, essendo a tal fine necessario che questi fornisca la prova del suo rispetto delle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, nonché di avere fatto tutto il possibile per evitare l’incidente, non è sic et simpliciter trasferibile alla responsabilità sciistica. Per superare la presunzione di pari responsabilità prevista in caso di scontro tra sciatori, occorre meno di quanto non sia previsto dall’analoga presunzione prevista in caso di scontro di veicoli e, in particolare, può assumere rilievo dirimente anche il solo accertamento di una colpa particolarmente pregnante di uno dei due sciatori, pure in mancanza di elementi istruttori precisi sulla condotta posta in essere dall’altro”.
Sul punto anche la Corte di Appello di Milano ha sancito con sentenza del 29/10/2014, n.3857 che “nel caso di scontro tra sciatori, ove dal quadro probatorio non emergano elementi di valutazione obiettivi, idonei a consentire la ricostruzione delle reali cause di determinazione del sinistro e la conseguente attribuzione, all'uno o all'altro dei soggetti coinvolti, della responsabilità esclusiva o percentualmente differenziata della sua causazione, deve presumersi, ai sensi dell'art. 19 l. 24 dicembre 2003 n. 363, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni”.
Ne consegue che, proprio in virtù delle difficoltà oggettive circa la determinazione di responsabilità in caso di sinistro occorso durante l’attività sciistica, e delle conseguenze che potrebbero apportare al patrimonio di un malcapitato sciatore responsabile o vittima di un sinistro, l’obbligatorietà della stipula di una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile in caso di sinistri occorsi durante l’attività sciistica, rappresenta la novità più eclatante contenuta nel decreto legislativo n. 40 del 28 febbraio 2021.
L’articolo 30 infatti, in vigore dal primo gennaio 2022 prescrive che “lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. E’ fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose”.
Ne consegue che dal primo gennaio 2022 uno sciatore che voglia intraprendere l’attività sciistica, non potrà farlo se non dotandosi preventivamente di un’apposita polizza RC il cui mancato possesso potrà essere sanzionato con una sanzione amministrativa da euro 100 a 150.
La norma invece non prevede, a differenza di quanto previsto in materia di RC auto, un massimale minimo in caso di sinistro e neppure si approfondiscono i requisiti contrattuali minimi della polizza con la conseguenza, che se da un lato la mancata stipula preventiva della polizza potrà essere colmata stipulando la polizza messa a disposizione dal gestore dell’impianto, dall’altro non è detto che la predetta polizza presenti delle caratteristiche che possano effettivamente tutelare lo sciatore.
Potrebbe, infatti, essere previsto un massimale irrisorio o franchigie elevate, o non essere prevista una copertura per l’assistenza allo sciatore in caso di sinistro.
Pertanto, sebbene la recente norma presenti una indubbia rivoluzione copernicana nel mondo degli sport invernali, anticipata sino ad ora solo da alcune leggi regionali, in mancanza di determinazioni specifiche circa le caratteristiche minime della polizza, l’obbligatorietà della polizza RC durante l’esercizio dell’attività sciistica, rischia di diventare un mero adempimento formale senza alcuna tutela per lo sciatore.
Spetterà dunque allo sciatore diligente, effettuare una adeguata e preventiva indagine sugli strumenti assicurativi a sua disposizione per tutelare al meglio se stesso e gli altri.
Nicola Gargano Avvocato con studio Milano - Bari - Lo studio si occupa di diritto civile con particolare riguardo al diritto delle nuove tecnologie, diritto industriale e privacy. Riproduzione Riservata 2022.©
[1] Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.